Corso Aggiornamento antincendio
Aggiornamento formazione sui rischi derivanti da incendio dedicata a dipendenti e addetti all’antincendio in azienda. Informa sulle novitá nelle misure di prevenzione e procedure da osservare in caso di incendio.
- 19 SettembreCONFERMATO
- 30 SettembreCONFERMATO
- 02 OttobreCONFERMATO
- 10 OttobreCONFERMATO
- 22 OttobreCONFERMATO
- 29 OttobreCONFERMATO
- 08 NovembreCONFERMATO
Il Corso aggiornamento antincendio Livello 1 ( ex Rischio Basso ) è rivolto agli Addetti all’Emergenza e al servizio antincendio in aziende a rischio basso
Il Corso aggiornamento antincendio Livello 1 ( ex Rischio Basso ) sul lavoro viene svolto presso la nostra sede di Baranzate in via Milano 284
Il Decreto Ministeriale 2 /09/2021, stabilisce che il corso di aggiornamento per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio livello 1 ( ex Rischio Basso ) è obbligatorio e deve essere svolto con cadenza quinquennale. Lo stesso decreto ne regola i contenuti e la durata, per gli addetti antincendio in attività di livello 1 (ex basso) , il corso è di 2 ore e può essere costituito da sole esercitazioni pratiche.
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Il Corso aggiornamento antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio ) è rivolto agli Addetti al servizio antincendio in aziende a rischio medio
Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, stabilisce che il corso di Corso aggiornamento antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio ) per gli addetti alla squadra di emergenza antincendio è obbligatorio e deve essere svolto ogni cinque anni. Il DM 02/09/2021 che sostituisce il DM 10.03.1998 regola i contenuti e la durata dei corsi antincendio per gli addetti antincendio . Il corso aggiornamento antincendio Livello 2 ( ex Rischio Medio ) è di 5 ore (esclusa la verifica di apprendimento) ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche con le attrezzature antincendio
Per i luoghi di lavoro e le attività elencate nell’allegato IV del DM 02.09.2021 è necessario l’esame di idoneità presso il Comando dei Vigili del Fuoco da compiere successivamente.
IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(Articolo 5, comma 2)
4.1 Idoneità tecnica
- Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma
1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
- j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità
ricettiva superiore a 400 persone;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale
a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- m) uffici con oltre 500 persone presenti;
- n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre
con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m2;
- p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma
1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di
rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
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Mi è piaciuta l' atmosfera cordiale e il coinvolgimento
Mi è piaciuta la capacità comunicativa
Spazio ampio e comodo per la pratica, anche il personale accogliente
L' accoglienza, la professionalità e la capacità di farmi sentire come in famiglia. E' stato un vero piacere stare con voi.