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Quando nei corsi di formazione affrontiamo il tema della vigilanza e dell’attività ispettiva, una delle domande frequenti riguarda il criterio con cui le autorità competenti (ASL, Ispettorato del Lavorato, NAS, Inail, Inps, Carabinieri del Lavoro) decidono quali cantieri e imprese ispezionare.
L’attività di vigilanza e controllo prevede l’effettuazione di sopralluoghi ispettivi al fine di individuare ed accertare la presenza di fattori di rischio per la salute dei lavoratori, di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali. E se sono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza , il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni e prescrivere il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità.
Il volume dei controlli è stabilito a livello nazionale e modulato per regione dalla Direzione Regionale Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art.7 del D.lgs. 81/08.
Il numero di aziende da ispezionare è calcolato nella misura del 5% delle posizioni assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato. Il che significa che il numero di controlli previsti non è uguale dappertutto ma varia per bacino.
La scelta delle imprese e dei cantieri  avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato per l’Indirizzo di cui all’art. 5 del D.lgs. 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano le attività a maggior rischio.
Inutile dire che l’edilizia e l’agricoltura sono i comparti più controllati visto l’alto numero di infortuni.
La scelta dei cantieri avviene

  • sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell’art. 99 del D.lgs. 81/08
  • a vista, se dall’esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza
  • a campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio
  • per esposto da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati

La scelta delle imprese avviene invece per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi o malattie professionali con lesioni personali gravi o gravissime , o morte.

  • per la presenza d’infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella)
  • per infortuni ripetitivi
  • per comparto produttivo
  • per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica impianti elettrici ,attrezzature pericolose quali autogrù,carrelli elevatori,piattaforme aeree )
  • a campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti.
  • per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza.

Alle ispezioni partecipa sempre partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro.

Il personale ispettivo può richiedere la presenza del DL o di un suo delegato, del RSPP e in alcuni casi anche del RLS. L’assenza delle figure menzionate non blocca l’ispezione.

In ultimo va ricordato che le imprese non possono in alcun modo bloccare l’accesso ai luoghi di lavoro; eventuali abusi possono essere sanzionati penalmente.

Pier Felice Grillo

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