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Basta il semplice controllo della documentazione (DURC, CCIAA, attestati formazione, CE attrezzature…) per stabilire l’idoneità tecnica del fornitore?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la nr 48951 del 25.11.2017, ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un datore di lavoro per un infortunio accorso ad un imbianchino caduto rovinosamente da una scala a forbice in legno mentre effettuava le operazioni di pulizia all’esterno dell’area di lavoro.

Nell’incidente l’infortunato riportava fratture multiple al tronco.

I supremi giudici hanno stabilito che anche nei lavori di subappalto il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la vigilanza nei confronti dei dipendenti dell’azienda subappaltante.

Nell’infortunio durante il dibattimento era emerso che:

il lavoratore non era dotato di dispositivi di protezione individuale

il lavoratore aveva utilizzato in maniera impropria la scala a forbice

la scala in legno era stata posizionata all’esterno dell’area di lavoro su suolo cedevole.

Il posizionamento della scala in luogo esterno non è stato ritenuto un comportamento abnorme da parte del lavoratore dell’azienda subappaltante, ma una operazione funzionale, per il completamento del servizio di imbiancatura che poteva essere preveduta.

La Corte di Cassazione ha concluso quindi che il datore di lavoro non aveva vigilato sull’osservanza delle prescrizioni di sicurezza antinfortunistiche e che non aveva verificato che il lavoratore svolgesse in totale sicurezza i compiti di tinteggiatura affidatigli.

Grillo Pier Felice

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