logo-farag freccia-down

Nuovo obbligo ai datori di lavoro.
Dal 12 ottobre 2017 è scattato l’obbligo di comunicazione all’Inail da parte del datore di lavoro degli infortuni che abbiano la durata di un solo giorno oltre a quello in cui si è verificato l’evento.
I datori di lavoro devono eseguire la comunicazione entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, in via telematica all’Inail.
Tale obbligo è previsto all’art. 18 del D.lgs. 81.2008 ma la sua attuazione è stata posticipata più volte nel tempo.
Il termine di 48 ore scatta quando l’Inail riceve i dati del certificato medico da parte del medico che l’ha redatto .
Il fine è quello di raccogliere dati antinfortunistici a fini statistici ma l’omessa o ritardata comunicazione all’Inail comporterà d’ora in avanti al Datore di Lavoro o al dirigente sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 4500,00 euro.
Infatti la sanzione amministrativa va da 500,00 euro a 1800,00 euro per omessa o ritardata comunicazione di un infortunio superiore a un giorno ; se l’infortunio è di durata superiore ai tre giorni la sanzione sale da 1000,00 fino a 4500,00 euro.
Quello che stona in questo ulteriore fardello è , ( se il fine fosse la raccolta dati a fini statistici ) , la gravità delle sanzioni ; se la comunicazione all’Inail la fa già il medico all’atto di redigere il certificato medico perché complìcare la vita al datore di lavoro con una seconda comunicazione ?

Grillo Pier Felice

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Lascia un commento