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Si! No! Dipende!

Una recente sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha finalmente chiarito quest’aspetto dando una risposta forse definitiva sull’argomento.

La vicenda riguarda un lavoratore con mansione di autista che trovato positivo alla cannabis era prima sospeso temporaneamente, con regolare procedura disciplinare e in seguito licenziato perché non idoneo alla mansione.

La spinosa materia è regolata dai provvedimenti della Conferenza Unificata Stato Regioni no. 99/2007 e 178/2008 e dalla Circolare Regione Lombardia del 22/01/2009

“ nei quali si annoverano, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria o dei terzi, anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di stupefacenti, quelle inerenti alle attività di trasporto, con conseguente necessità di sottoposizione dei lavoratori a test, eventualmente senza preavviso, e a monitoraggi periodici in capo di esito positivo.

Con la Sentenza n. 15954 del 13 giugno 2017  Il Tribunale di Milano accogliendo il ricorso del lavoratore ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e condannato la Società alla immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, di un’indennità risarcitoria.

Il Tribunale ha stabilito che un recesso unilaterale dal rapporto di lavoro deve avvenire solo in caso di accertata effettiva alterazione ,  non potenziale , della capacità all’idoneo svolgimento delle mansioni

“ ….. nel caso di assunzione di sostanze psicotrope, non possono prescindere dal rilievo dell’effettiva concentrazione della sostanza nel sangue e dello specifico grado di interferenza delle capacità cognitive e percettive e delle relative abilità, in relazione non soltanto alla tipologia di mansioni assegnate, ma anche alle specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui le stesse vengono disbrigate.”

La normativa vigente prevede tra l’altro il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore ai tre anni, previa rimozione del lavoratore dalle mansioni comportanti rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, ed assegnazione a mansioni diverse sino all’esito delle cure riabilitative, nel caso di accertamento di “stato di tossicodipendenza”.

L’espediente del giudizio di inidoneità alla mansione del Medico Competente come giusta causa di licenziamento non ha retto al vaglio del Tribunale.

Alla Cassazione ora l’ultima parola !

Grillo Pier Felice

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