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Le Responsabilità del noleggiatore di una piattaforma aerea in caso di infortunio.
La Corte di Cassazione – Sezione Penale IV – con la sentenza n. 22717 del 30 maggio 2016 in merito ad un infortunio costato la vita ad un lavoratore, ha condannato un direttore di stabilimento, alla pena di mesi tre di reclusione e al pagamento di tutte le spese, assolvendo un noleggiatore da qualsiasi responsabilità.
La vicenda riguarda un incidente mortale capitato a un operatore, mentre operava in quota con una piattaforma aerea, presa a noleggio a freddo per compiere la verniciatura di due silos.
Per le operazioni, erano stati incaricati tre dipendenti, di cui due accedevano alla piattaforma aerea senza indossare le imbracature di sicurezza. Durante le manovre il cestello s’incastrava nella struttura e il lavoratore con più esperienza faceva sbarcare cautelativamente il collega sulla sommità di uno dei serbatoi.
Nel tentativo di liberare il cestello, il lavoratore manovrava troppo repentinamente il braccio provocando una forte oscillazione che lo sbalzava fuori dal cestello nel vuoto.
( Effetto catapulta) .
Nonostante il tentativo di aggrapparsi al cestello, l’operatore cadeva al suolo da un’altezza di circa 13 metri e moriva sul colpo.
Nella sua difesa, il titolare dello stabilimento asseriva che tutte le misure di protezione erano state prese, che il lavoratore infortunato era il preposto e quindi dotato di un ottimo bagaglio esperienziale in tema di sicurezza e utilizzo attrezzature pericolose.
Durante l’inchiesta però le autorità appuravano:

  • che non c’era alcun contratto d’appalto fra il noleggiatore e il datore di lavoro dello stabilimento ma soltanto una fornitura con nolo a freddo.
  • che il noleggiatore aveva semplicemente illustrato il funzionamento dell’attrezzatura all’operatore e consegnato nelle mani dello stesso il Manuale di Uso e Manutenzione.
  • che il lavoratore non aveva alcun titolo per manovrare quel genere di attrezzatura.
  • che nel cestello c’era una sola imbracatura di sicurezza anziché due.
  • che non era stato nominato alcun preposto per la cura di quella lavorazione.
  • che i lavoratori non erano stati formati e informati dei rischi.

La Corte di Cassazione ha rigettato le tesi dell’imputato ribadendo che “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro , il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva”.
Per la Suprema Corte la figura di garanzia era il direttore di stabilimento cui spettava l’organizzazione del servizio:
Le gravi omissioni di seguito

  1. la formazione e l’informazione dei lavoratori
  2. l’addestramento degli stessi all’uso di particolari attrezzature
  3. L’organizzazione fattuale del servizio
  4. l’estensione di un Piano Operativo di Sicurezza
  5. la Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza

di fatto hanno creato le basi dell’incidente.
Ritenere

  • che la dimostrazione del noleggiatore sul funzionamento di un’attrezzatura sia paragonabile alla formazione e addestramento.
  • che l’esperienza precedente del lavoratore sostituisca la formazione.
  • che i lavori semplici, per inciso quelli che durano poche ore, sono esenti da rischi.
  • che “ basta stare attenti e usare il cervello “.

sono purtroppo un modo di pensare , duro a morire , che può avere delle serie conseguenze.

Grillo Pier Felice

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