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La Corte di Cassazione con la sentenza del 5 giugno 2015 n. 24202 ha condannato un datore di lavoro riconoscendogli la responsabilità circa la circolazione dei veicoli condotti dai propri dipendenti all’interno degli spazi aziendali.
“La responsabilità aziendale deriva dalla violazione dell’articolo 62 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, in quanto, seppure era presente in azienda la segnaletica verticale, la mancanza totale della segnaletica orizzontale (“strisce bianche”) comportava responsabilità del datore nella concausa dell’investimento di un pedone da parte di un mezzo condotto dal dipendente dell’impresa.”
Il datore di lavoro veniva condannato per lesioni colpose a danno di una persona che transitando all’interno della sua azienda verso il parcheggio dove aveva lasciato la sua moto veniva investito dalla ruota posteriore di un mezzo aziendale condotto da un dipendente . L’incidente causava l’amputazione della gamba sinistra dell’infortunato.
Nonostante l’indagine delle Autorità rilevava il fatto

  1. che l’infortunato fosse entrato senza avvisare nessuno,
  2. che il dipendente avesse effettuato una manovra pericolosa
  3. ci fosse la segnaletica verticale

la Corte imputava al datore di lavoro la mancanza della segnaletica orizzontale.
Nello specifico la negligenza dell’infortunato e la poca attenzione dell’investitore non sono sufficienti ad escludere responsabilità del datore di lavoro , in quanto , ai fini della prevenzione non possono essere considerati fatti imprevedibili.
Gli artt. 62 e l’art. 63, commi 1,2,3 ( d.Lgs 81/2008 ) impongono che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell’allegato IV. L’art. 64, lett. a), disponendo l’obbligo al datore di lavoro.
Onde evitare incidenti e infortuni che possono cagionare lesioni , il datore di lavoro quando traccia le vie di circolazione deve fare in modo che siano facilmente visibili ,segnalate e protette ; sua responsabilità sarà anche quella di tenerle pulite e asciutte.
Di fatto la Corte di Cassazione con questa sentenza , ha imposto la vigilanza dei percorsi sicuri.

Grillo Pier Felice

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