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Il lavoratore autonomo riconosciuto “subordinato” non può essere licenziato senza le opportune tutele.

Nel “ Far West dei contratti di subappalto”, ” dei falsi lavoratori autonomi con partita iva”, importante sentenza della Cassazione che con la sentenza n 17160/2017 ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore esterno da parte di un datore di lavoro senza il rispetto delle garanzie in termini di contraddittorio previste dall’art 7 della legge 300/1970.
La vicenda riguarda un datore di lavoro che esternalizza il servizio di consegna merci della sua azienda a un lavoratore autonomo. Per avvalorare la tesi di regolare contratto, l’imprenditore faceva notare che.

  1. Era stata pattuita una percentuale sui prodotti trasportati e consegnati.
  2. Che le spese di gestione del furgone erano a carico del lavoratore (anche se il mezzo era in comodato)
  3. Che il lavoratore era libero di organizzare le consegne.
  4. Non c’erano vincoli di orario nell’ambito di fasce orarie stabilite dall’azienda.

La Suprema Corte invece ha riconosciuto il vincolo di subordinazione fra lavoratore autonomo e azienda perché

  1. Il lavoratore aveva il compito di consegnare i prodotti commercializzati dall’azienda
  2. Il compenso era fisso e solo in parte in percentuale sulla quantità di merce consegnata
  3. Il furgone utilizzato non era di proprietà del lavoratore
  4. Il lavoratore aveva una ‘area clienti assegnata
  5. La clientela era stata acquisita dall’azienda
  6. L’ordine di consegna proveniva esclusivamente dall’azienda
  7. Il comportamento del lavoratore era controllato da un ispettore commerciale dell’azienda
  8. I prezzi dei prodotti erano determinati dall’azienda e non vi erano margini per fare sconti.

Vista l’esigua autonomia imprenditoriale del lavoratore autonomo a fronte invece controlli ben precisi e di regole stringenti da rispettare, gli “ Ermellini” hanno stabilito che il datore di lavoro avrebbe dovuto rispettare le garanzie previste dall’articolo 7 della legge 300/1970 in modo che il lavoratore avesse tempi adeguati per contestare la misura inflitta.
Ora per l’azienda si apre un esborso economico non indifferente.

Grillo Pier Felice

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